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   Riproduzione sostitutiva Riduci

Questo sito vuol essere un luogo d’incontro e di condivisione delle informazioni sulle tematiche della conservazione digitale delle informazioni.

 

 

ATTENZIONE - Questo indirizzo è un "dato personale" ai sensi del DLgv 196/03. E' pubblicato in questa pagina solo per l'invio di comuniucazioni (non a scopo pubblicitario) al proprietario del sito. Ogni diverso uso sarà perseguito a norma di legge

 
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  Dematerializzazione
 
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La proposta di nuove regole tecniche - lunedì 17 marzo 2008

E stata pubblicata una "Proposta di nuove regole tecniche",  reperibile anche sul sito CNIPA,in materia di conservazione di documenti informatici.

Da una prima lettura, notavo che :

all’art 1 lettera f) :

f) riproduzione digitale di documenti informatici: il processo che trasferisce documenti informatici da un supporto di memorizzazione a un altro;

 

  1. viene introdotto un termine di cui non si fa uso nel resto del testo
  2. se ci riferisce al Riversamento diretto, l’attuale normativa CNIPA 11/2004 continua con:

            ….. non alterando la loro rappresentazione informatica. Per tale processo non sono previste particolari modalita';

 

            se non integrata,nell'attuale Proposta anche la riproduzione sostitutiva sarebbe comunque una riproduzione digitale.

            Il termine non viene neanche utilizzato nell’art 5 c2.

  all’art 5:

            Articolo 5 – Riproduzione di documenti informatici

1.      Il processo di riproduzione di documenti informatici ai fini della conservazione avviene mediante memorizzazione su diverso e adeguato supporto fisico e termina con l'apposizione sull'insieme dei.....

 Perché viene specificato “diverso supporto fisico ?

   

All all'art 1:

 

(…......e detta, per quanto disposto da detto articolo, le regole tecniche previste ai commi 3 e 4 dell’articolo 22 e ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 23. )

 

 non  fa riferimento ai seguenti articoli del CAD :

             ART. 42 (Dematerializzazione dei documenti  delle pubbliche amministrazioni) 

            .....nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo  71.

 

            ART. 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti)

            1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o            documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su         supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia     effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro  conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo  71……

 

 

 
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SE NE PARLA POCO, MA ESISTE ....... - lunedì 17 marzo 2008
Scorrendo  le audizioni presso il CNIPA in occasione della redazione del CAD, avevo notato nella relazione di Infocamere :
 
9. PA e Circolare della Direzione Generale degli Archivi di Stato: La Direzione Generali degli Archivi ha emanato, l'11 febbraio del 2004, una Circolare indirizzata agli Istituti periferici. Nella Circolare suddetta si invitano in particolare le Soprintendenze - allarmate dalle proposte di scarto delle mappe catastali avanzate da alcuni Comuni - a non concedere il nulla osta per la distruzione dei documenti riprodotti su supporto digitale, quando questi stessi documenti siano destinati alla conservazione permanente. Si evince perciò che il problema degli archivi nati su supporto cartaceo si risolva essenzialmente con il diniego alla distruzione di documenti originali destinati alla conservazione permanente, anche quando essi siano stati trasferiti su supporto digitale in modo del tutto conforme alle direttive del CNIPA. Sarebbe necessario chiarire la portata di questa Circolare, riducendo i margini di incertezza in merito ai soggetti per i quali è valida e ai documenti “destinati alla conservazione permanente”.
 
Di questa (fondamentale) circolare, nei molti convegni che ho seguito, non veniva fatta menzione.
L’avevo sentita ricordare nel bellissimo convegno “Dieci anni di documenti informatici….”,in cui tra l’altro c’è un bellissimo intervento del Prof. Borruso, e menzionata da G. Penzo Doria in alcune occasioni.
Ma in rete non ne avevo trovato traccia.
 
Ne ho fatto domanda alla Direzione Generale degli Archivi di Statoche cortesemente me l’ha fornita.
Penso di fare cosa gradita pubblicandola.
 
 

MC

 

 

 
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     Riduci
Convenzione internazionale sul crimine informatico, Budapest nel 2001 - martedì 15 aprile 2008

 

 

Il Senato ha approvato in via definitiva la legge di ratifica della Convenzione internazionale sul crimine informatico, varata a Budapest nel 2001.

 
La legge che ridisegna il quadro del diritto penale dell’informatica,contiene anche degli aspetti di interesse diretto per chi si occupa di conservazione sostitutiva:
 
a)    Definizione di documento informatico
b)     Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri
c)    Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
d)    Raccolta e conservazione di prove digitali
 
 
Vediamo i singoli punti.
 
A)    Definizione di documento informatico:
 
 
Art. 3. (Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale)
 
1.All’articolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al primo periodo, dopo la parola: «privato» sono inserite le seguenti: «avente efficacia probatoria»;
b)il secondo periodo è soppresso.
 
Tale articolo è molto importante, in quanto :
1. Riconduce ad unità il concetto di documento informatico (penalistico, civilistico e         amministrativo)
2.Elimina il riferimento al supporto, riconoscendo l’indipendenza dei dati dal supporto
 
B)     Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri :
 
 
 
Art. 3. (Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale)
 
2.Dopo l’articolo 495 del codice penale, è aggiunto il seguente:
“Articolo 495–bis (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri): Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.”
 
C) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
 
3.Dopo l’articolo 640-quater del codice penale e` inserito il seguente:
«Art. 640-quinquies. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica). – Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».
 
D) Raccolta e conservazione di prove digitali
 
 
7.All’articolo 259, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo e` inserito il seguente:
«Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode e` altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria».
8.All’articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «con altro mezzo» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere elettronico o informatico,»;
b) al comma 2 e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali puo` essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria».
 
 
Tenendo conto del fatto che, anche ai fini penalistici, non si fa più riferimento al supporto per la nozione di documento informatico ed alla nuova formulazione degli art 259 e 260 cpp.; in particolare appare interessante che i dati digitali siano rubricati tra le cose deperibili, e la possibilità di custodia in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria (i futuri centri di conservazione digitale ?)
Si potrebbe configurare l’applicabilità della normativa della conservazione sostitutiva anche alle prove digitali in ambito penalistico ?
 

 
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   Firma digitale: Riduci
Problemi di formato - martedì 1 luglio 2008

Firma digitale

 
Segnalo i seguenti links
http://www.unirc.it/firma/
http://www.unirc.it/firma/en/attack_en.html

Il CNIPA per mezzo del suo presidente dice.... http://www.cnipa.gov.it/HTML/rs/Lettera%20FP_PANORAMA_firma%20digital...
MA io sono convinto che PREVENIRE E MEGLIO CHE CURARE...
Perchè e pur vero che in giudizio il documento pederebbe la sua efficacia perchè palesemente di significato non univoco e truffaldino....MA se ci si mette una "pezza" prima senza finire in giudizio...penso che la cosa sarbbe molto piu proficua.
Sempre con riferimento a questo comunicato del CNIPA ...volevo sottolineare....che la firma elettronica è liberamente valutabile in giudizio...ma la firma digitale ha l'efficacia dell' Articolo 2702 - Efficacia della scrittura privata La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta .
Saluti MC
 

 
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   ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE Riduci

Non si può parlare di conservazione sostitutiva senza aver presente l'intero ciclo di vita del documento.

L'archivistica gioca quindi un ruolo fondamentale nella logica del documento informatico.

Le norme sul protocollo sono  di conseguenza indispensabili per un corretto approccio alla conservazione della memoria digitale.Per questo stò preparando uno schema che può essere utile per avere una visione d'insieme del processo.

 
ARCHIVIAZIONE
CONSERVAZIONE
FORMAZIONE/INGRESSO
GESTIONE
CONSERVAZIONE
SEGNATURA
REGISTRAZIONE
 
 
 
CLASSIFICAZIONE
fascicolazione
selezione
Firma dgt autore
trasmissioni, sottoscrizioni, copie, archiviazione,
ricerche ed esibizioni
Firma dgt Resp Consev.
ARCHIVIO CORRENTE
ARCHIVIO DEPOSITO
ARCHIVIO STORICO
RESP PROTOCOLLO
Resp conservazione

 
 
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Per comprendere a fondo la normativa sulla riproduzione sostitutiva è utile conoscerne lasua evoluzione nel tempo.

Questo studio non si può fermare all'esame della sola normativa sulla riproduzione, ma necessariamente deve tenere in considerazione le normesulprotocollo informatico, il Codice dei beni culturali, la normativa sui dati personali, le norme sulla firma digitale, etc.

Stò preparando una timeline....

 

 
GEST DOCUM
BENI CULT
DATI PERS
DOC INF/
FIRME ELETTR
 
2006
Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale"
 
 
 
 
2005
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
codice dell'amministrazione digitale
 
 
 
Legge 11 feb. 2005, n. 15)
 
 
 
 
 
2004
DMEF 23 gennaio 2004 "Modalita’ di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto
 
CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 e Note esplicative "Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali
 
 
D.lgs 22 genn. 2004 n. 42
Codice dei
beni culturali e del paesaggio
 
artt. 122 – 126 del D.lgs. n. 42/2004),
 
 
 
2003
 
 
D. lgs. del 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
 
 
2002
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
2000
DPCM 31 ottobre 2000: Regole tecniche per il protocollo informatico
 
 
 
 
 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in matieria di documentazione amministrativa
 
 
 
 
1999
 
D.lgs. 29 ott. 1999, n. 490),
archivo è un bene culturale
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali
 
 
 
1998
DPR 428 del 20 ottobre 1998 “ Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche
 
 
 
 
1997
Legge 15 marzo 1997, n.59 (art.15)
Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici e
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la
loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.”
 
 
 
DPR 513 del 10 novembre 1997Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenticon strumenti informatici e telematici
 
1996
 
 
L. 675/1996 c.d. “Legge sulla privacy”,
 
 
 
1994
Delibera AIPA n. 15 del 28/7/94
Regole tecniche per l’uso dei
supporti ottici [i]
 
 
 
 
 
1993
Legge n.537
23 dicembre
1993 [ii] Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 2, comma 15 validità del documento su supporto ottico)
 
 
 
 
 
1990
Legge7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
 
 
 
 
 
1968
Legge 4 gennaio 1968, n. 15
Art. 25[iii]
 
 
 
 
 

 


[i]-indicazione degli standard
tecnici utilizzabili e delle
relative procedure
conformi
-tecnologia della firma
digitale ancora non
disponibile
-difficoltà a certificare la conformità all’originale
[ii] Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 2, comma 15 validità del documento su supporto ottico)
Gli obblighi di conservazione e di
esibizione di documenti per
finalità amministrative e
probatorie, previsti dalla
legislazione vigente, si
intendono soddisfatti anche se
realizzati mediante supporto
otticopurché le procedure
utilizzate siano conformi a
regole tecniche dettate
dall’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione
[iii] “Le pubbliche amministrazioni ed i
privati hanno facoltà di
sostituire, a tutti gli effetti, ai
documenti dei propri archivi, alle
scritture contabili, alla
corrispondenza ed agli altri atti
di cui per legge o regolamento è
prescritta la conservazione, la
corrispondente riproduzione
fotografica, anche se costituita
da fotogramma negativo
 

 

 
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Fattura elettronica? No,grazie! - domenica 28 settembre 2008

 

 

 

Questo articolo è stato pubblicato sul sito dell' ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili Conservazione Sostitutiva) e disponibile qui : http://www.anorc.it/notizia/69_Fattura_elettronica__No__grazie_.html

Fattura elettronica? No,grazie!

 
Il titolo è ovviamente provocatorio,ma nasce da una riflessione sulla normativa vigente, vediamo perché.
 
L’applicazione delle norme sulla conservazione sostitutiva sta trovando sempre più piede nel settore della fatturazione,in quanto i benefici sono notevoli e noti a tutti.
Anche i problemi relativi alla tecnologia sono di facile soluzione, visto il limitato lasso di tempo (10 anni) per il quale sussiste l’obbligo di conservazione.
Il problema però nascerà nel momento in cui dovessi effettuare un “riversamento sostitutivo”di una fattura elettronica.
 
Partiamo dall’inizio.
 
La fattura cartacea è un “documento originale non unico”  ex art 1 lett c)  Deliberazione CNIPA 11/2004, poi trasfusa nel CAD (Codice dell’amministrazione digitale).
La sua conservazione sostitutiva è semplice : firma digitale e riferimento/marca temporale da parte del responsabile della conservazione.
Per il riversamento sostitutivo,stessa cosa, interviene solamente il responsabile della conservazione.
Quindi io ricevo la mia bella fattura cartacea, ne effettuo la scansione e procedo come sopra.
 
La fattura elettronica è un documento informatico sottoscritto  digitalmente (cioè dotato di firma digitale), quindi va portato in conservazione sostitutiva seguendo l’art 3 CNIPA 11/2004.
Per il riversamento sostitutivo l’art 3 comma 2 ci dice :
Qualora il processo riguardi documenti informatici sottoscritti, cosi' come individuati nell'art. 1, lettera f), e' inoltre richiesta l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale, da parte di un pubblico ufficiale, per attestare la conformita' di quanto riversato al documento d'origine”.
Il problema, sorge proprio qui.
Malauguratamente (ma visto il ridotto lasso temporale dei 10 anni,è improbabile) dovessi effettuare un riversamento sostitutivo mi dovrei rivolgere ad un notaio !
Forse a questo punto la fattura elettronica non avrebbe più i benefici decantati, ma mi porterebbe a sostenere un costo difficilmente quantificabile e sicuramente elevato.
Rischio di costi elevati,dunque considerando anche il fatto che
Ad oggi, il procedimento di riversamento sostitutivo come descritto nella deliberazione CNIPA “attestare la conformita' di quanto riversato al documento d'origine”  sembra essere una certificazione di “RISULTATO” , cioè il confronto uno a uno di quanto riversato.
In futuro tali costi potrebbero essere mitigati,ma comunque sicuramente di importo non trascurabile,qualora fosse approvato l’attuale testo della proposta di regole tecniche …che così recita “” configurando così una certificazione di “processo” 
 
Tutto ciò crea una disparità di trattamento fra fattura cartacea e fattura elettronica, in quanto quella cartacea è un originale non unico e quindi non necessita dell’intervento del pubblico ufficiale, mentre quella elettronica è un documento informatico sottoscritto e prevede quindi l’intervento di questo’ultimo, pur trattandosi dello stesso tipo di documento. Tale disparità di trattamento è ancora più incomprensibile se si riflette sul fatto che oggi la fattura cartacea non ha alcun carattere di non alterabilità in quanto i moduli sui quali viene stampata non sono più i moduli prestampati fiscali.
 
 
Sarebbe forse necessario rivedere la normativa.

  

 

 
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